ADR 2019: NUOVI OBBLIGHI PER GLI OPERATORI DEL SETTORE CERAMICO

L’appuntamento con la revisione biennale dell’ADR si rinnova anche quest’anno. E’ stata infatti emanata la nuova edizione 2019 dell’accordo, che è entrata formalmente in vigore lo scorso 1 gennaio in coesistenza con la precedente edizione 2017. A fare data dal prossimo 1 luglio l’edizione 2019 sarà invece l’unica applicabile.
Molte sono le novità che la normativa riserva per le aziende a cominciare dalle responsabilità degli operatori, partendo dallo speditore e continuando con l’imballatore, il riempitore, il caricatore fino ad arrivare al trasportatore, allo scaricatore ed al destinatario finale. La contemporanea stretta normativa in materia sanzionatoria nel campo della sicurezza da parte della recente Legge n.145/2018 e in termini sia operativi sia sanzionatori da parte del Decreto n.215/2017 sul fissaggio obbligatorio del carico, rende le operazioni di spedizione delle merci pericolose e non pericolose quanto mai oggetto di attenzione e organizzazione gestionale. Per questo motivo, sia la formazione del personale coinvolto sia le procedure aziendali dovranno essere aggiornate. E’ questa inoltre l’occasione per effettuare, da parte delle aziende, soprattutto del comparto ceramico, una verifica aggiornata della assoggettabilità alla normativa ADR e contestualmente alla eventuale nomina del consulente abilitato. Spesso abbiamo riscontrato esserci confusione tra i due obblighi: a causa della difficile lettura dei testi, molte aziende confondono l’esenzione dall’obbligo di nominare un consulente, con l’esenzione dall’obbligo di rispettare l’ADR. Niente di più sbagliato. Gli obblighi di rispettare l’ADR ricorrono per tutte le aziende che gestiscono merci e rifiuti pericolosi. Con il termine gestire intendiamo l’imballaggio o la spedizione o il carico/scarico oppure il semplice trasporto. La nomina del consulente ADR invece rappresenta un plus, un’opportunità che le aziende di cui sopra possono sfruttare per gestire l’obbligo ADR che resta comunque cogente.
Con l’edizione aggiornata dell’accordo sarà necessario provvedere alla periodica verifica di assoggettabilità e aggiornamento, se del caso, del piano della security.
Una delle novità del 2019 è rappresentata dalla modifica dei criteri di classificazione delle materie e rifiuti corrosivi, per i quali viene proposto un approccio a tappe ovvero se si hanno i dati sufficienti per classificare la miscela, se si hanno i dati riguardanti miscele simili e, in caso negativo, si deve utilizzare un metodo di calcolo basato sulla classificazione dei componenti la miscela.
Con la nuova edizione dell’accordo vengono introdotte numerose rubriche da gestire in ADR, una di queste è rappresentata dagli oggetti/manufatti che contengono merci pericolose. Queste nuove rubriche fanno rientrare nella normativa una serie di merci e rifiuti, che prima non erano compresa e che quindi dovranno essere gestite con opportuni imballaggi e pittogrammi.

Di seguito ne elenchiamo alcune.

  • UN 3535 solido inorganico tossico infiammabile, n.a.s., classe 6.1
  • UN 3536 batterie al litio installate in mezzi di trasporto, classe 9
  • UN 3537 oggetti contenenti un gas infiammabile, n.a.s., classe 2
  • UN 3538 oggetti contenenti un gas non infiammabile, non tossico,  n.a.s., classe 2
  • UN 3539 oggetti contenenti un gas tossico, n.a.s.., classe 2
  • UN 3540 oggetti contenenti liquido infiammabile n.a.s., classe 3
  • UN 3541 oggetti contenenti solido infiammabile n.a.s., classe 4.1
  • UN 3542 oggetti contenenti materia soggette ad accensione spontanea n.a.s., classe 4.2
UN 3543 oggetti contenenti materia che a contatto con l’acqua, sviluppa dei gas nfiammabili n.a.s., classe 4.3
  • UN 3544 oggetti contenenti materia comburente n.a.s., classe 5.1
  • UN 3545 oggetti contenenti del perossido organico n.a.s., classe 5.2
  • UN 3546 oggetti contenenti della materia tossica n.a.s., classe 6.1
  • UN 3547 oggetti contenenti della materia corrosiva n.a.s., classe 8
  • UN 3548 oggetti contenenti merci pericolose diverse n.a.s., classe 9

Vengono inoltre modificati i criteri di gestione dei kit chimici e delle confezioni di pronto soccorso (UN 3316) e dei macchinari contenenti merci pericolose per il loro funzionamento (UN 3363).
Ricordiamo inoltre che sono state aggiornate le modalità di accesso alle tre esenzioni dalla nomina del consulente (e che non esentano però dall’ADR): il trasporto in quantità limitata, il trasporto in esenzione parziale e il trasportato per limitato numero di viaggi e quantità.
Per il primo caso è fatto obbligo di comunicazione al vettore in forma tracciabile, per il secondo caso viene introdotto l’obbligo di indicare sul ddt, il valore calcolato delle merci pericolose per ogni categoria di trasporto, infine per avvalersi del terzo caso, è obbligatoria la comunicazione alla MCTC con invio annuale della rendicontazione del numero di operazioni e dei pesi delle merci pericolose in ADR.
La spedizione e il successivo trasporto dovranno essere infine rispettare il corretto metodo di fissaggio del carico secondo quando previsto dal Decreto n.215/2017 e dalla norma tecnica EN 12195:2010.
Informiamo infine i lettori, che è previsto un seminario informativo sugli obblighi ADR degli operatori del settore ceramico con particolare attenzione alla fase di ricezione delle materie pericolose e della spedizione di materie e rifiuti pericolosi soggetti a tale normativa. Il seminario inoltre definirà gli obblighi in materia di fissaggio del carico e gli aspetti sanzionatori. L’incontro, a carattere gratuito, è previsto per la fine di maggio/inizio giugno 2019.

Per richiedere la preiscrizione collegarsi a http://www.ecoricerche.net/contatti/ compilando il form e indicando nella richiesta: “Preiscrizione al seminario ADR 2019”. L’area tecnica da selezionare è “ADR e risorse ambientali”.

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